P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 517 codice di procedura penale,
in relazione agli articoli 3 e 24, secondo comma della  Costituzione,
nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  dell'imputato   di
richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della  pena,  a
norma dell'art. 444 codice  di  procedura  penale,  relativamente  al
fatto concorrente emerso nel corso dell'istruzione  dibattimentale  e
che forma oggetto di nuova contestazione; 
    Sospende il procedimento in  corso  nei  confronti  dell'imputato
Spina Giuseppe; 
    Dispone che la presente ordinanza - letta alle parti nel pubblico
dibattimento  -  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata al Presidente del Senato  della  Repubblica
ed al Presidente della Camera dei deputati; 
    Ordina l'immediata trasmissione  degli  atti  del  processo  alla
Corte  costituzionale  con  la  prova  delle  avvenute  notifiche   e
comunicazioni di cui sopra. 
        Alessandria, 25 ottobre 2017. 
 
                  Il Presidente est.: Camposaragna