P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 codice di procedura penale, relativamente al fatto concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale e che forma oggetto di nuova contestazione; Sospende il procedimento in corso nei confronti dell'imputato Spina Giuseppe; Dispone che la presente ordinanza - letta alle parti nel pubblico dibattimento - sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Ordina l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni di cui sopra. Alessandria, 25 ottobre 2017. Il Presidente est.: Camposaragna