P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Rimette alla Corte costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012  n.
27, («Disposizioni sulle professioni regolamentate»),  per  contrasto
con l'art. 77 della Costituzione,  nella  parte  in  cui,  senza  che
ricorresse ne' fosse stato invocato nel preambolo  o  successivamente
nel corpo della norma il  requisito  della  necessita'  previsto  dal
citato art. 77, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la  seguente
norma: «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolomentate  nel
sistema ordinistico», nei sensi di cui in motivazione, atteso che  il
presupposto per la legittima promulgazione di un decreto-legge non e'
solo quello della straordinarieta' e quello dell' urgenza ma anche il
requisito della necessita'; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Milano, oggi addi' 16 novembre 2017. 
 
                       Il Presidente: Mainini 
 
 
                                        Il Giudice estensore: Bertolo