P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012 n. 27, («Disposizioni sulle professioni regolamentate»), per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, nella parte in cui, senza che ricorresse ne' fosse stato invocato nel preambolo o successivamente nel corpo della norma il requisito della necessita' previsto dal citato art. 77, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la seguente norma: «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolomentate nel sistema ordinistico», nei sensi di cui in motivazione, atteso che il presupposto per la legittima promulgazione di un decreto-legge non e' solo quello della straordinarieta' e quello dell' urgenza ma anche il requisito della necessita'; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, oggi addi' 16 novembre 2017. Il Presidente: Mainini Il Giudice estensore: Bertolo