P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
580 c.p. nei termini che seguono: 
        nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio
in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a  prescindere
dal loro  contributo  alla  determinazione  o  al  rafforzamento  del
proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13,  I
comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2  e  8  della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; 
        nella parte in cui prevede che le  condotte  di  agevolazione
dell'esecuzione  del  suicidio,  che  non   incidano   sul   percorso
deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con  la  pena
della reclusione da 5 a 10  anni,  senza  distinzione  rispetto  alle
condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,  13,
25, II comma e 27, III comma della Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento a carico di M. C. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  580  c.p.,  nella  parte
indicata. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Milano, 14 febbraio 2018 
 
                   Il Presidente: Mannucci Pacini 
 
 
                      Il Giudice a latere: Simi