P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e 6, della legge regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), nella parte in cui prevede che «I soggetti attuatori possono avvalersi (...) dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione» e che «I piani di cui al presente articolo sono attuati: (...) c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione». Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Presidente della giunta regionale e alle parti in causa. Manda alla segreteria per le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente; Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; Lucia Gizzi, primo referendario, estensore. Il Presidente: Amicuzzi L'estensore: Gizzi