P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  (Sezione
prima)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento  all'art.  117,   secondo   comma,   lettera   s)   della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
44, commi 2 e 6, della legge regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10
(Normativa organica  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la
protezione   della   fauna   selvatica   omeoterma   e   la    tutela
dell'ambiente), nella parte in cui prevede che «I soggetti  attuatori
possono avvalersi (...) dei cacciatori iscritti o  ammessi  agli  ATC
interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione» e che
«I piani di cui al presente articolo sono attuati: (...) 
        c)   dai   cacciatori   iscritti   negli   ATC    interessati
nominativamente segnalati dal comitato di gestione». 
    Dispone  la  sospensione   del   presente   procedimento   e   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
segreteria, al Presidente della giunta  regionale  e  alle  parti  in
causa. 
    Manda alla segreteria per le comunicazioni  di  cui  all'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno  10
gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Antonio Amicuzzi, Presidente; 
        Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; 
        Lucia Gizzi, primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Amicuzzi 
 
 
                                                   L'estensore: Gizzi