P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134  Cost.  23  e  Segg.,  legge  n.  87/1953,
dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 6 e 7 decreto  legislativo
n. 150/2011 e dell'art. 126-bis C.d.S.: 
        a) nella  parte  in  cui,  per  diritto  vivente,  radica  la
competenza territoriale del Giudice Onorario di Pace nel  luogo  dove
devono  pervenire  i  dati   personali   della   patente   di   guida
dell'incolpato anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale
omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o  comunque
il  domicilio  del  ricorrente  quale  locus  commissi  delicti,  con
riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende   il   procedimento   di   ricorso   avverso    sanzione
amministrativa   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza a: 
        a)  De  Santis  Matteo  e  Prefettura   di   Salerno,   parti
costituite; 
        b) Presidente dei Consiglio dei ministri, 
      Manda altresi' alla altresi' alla cancelleria per la 
        c) comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Salerno, 20 dicembre 2017 
 
               Il Giudice onorario di pace: Mazzarella