P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134  Cost.  23  e  Segg.,  legge  n.  87/1953,
dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 decreto legislativo  n.
150/2011 e dell'art. 126-bis C.d.S.: 
        a) nella  parte  in  cui,  per  diritto  vivente,  radica  la
competenza territoriale del Giudice Onorario di Pace nel  luogo  dove
devono  pervenire  i  dati   personali   della   patente   di   guida
dell'incolpato anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale
omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o  comunque
il  domicilio  del  ricorrente  quale  focus  commissi  delitti,  con
riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende   il   procedimento   di   ricorso   avverso    sanzione
amministrativa   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza a: 
        a) Di Ruocco Anna e Prefettura di Salerno, parti costituite; 
        b) Presidente dei Consiglio dei ministri, 
    Manda altresi' alla cancelleria per la 
        c) comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Salerno, 20 dicembre 2017 
 
               Il Giudice onorario di pace: Mazzarella