P.Q.M. Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti (comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 3, 1° comma e 24 Cost., l'art. 32, comma 7-ter, legge n. 98/2013 di conversione con emendamenti del decreto-legge n. 69/2013, nella parte in cui prevede che «Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata con immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale. Ravenna, 22 febbraio 2018 Il Giudice: Bernardi