P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente
ordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 3, 1° comma e 24 Cost., l'art. 32, comma  7-ter,  legge
n. 98/2013  di  conversione  con  emendamenti  del  decreto-legge  n.
69/2013, nella parte in cui  prevede  che  «Non  si  da'  luogo  alla
ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi   effettuati
antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione»; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia  comunicata  con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della Corte costituzionale. 
      Ravenna, 22 febbraio 2018 
 
                        Il Giudice: Bernardi