P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, I Sezione, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui stabilisce che «... non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione... per furto...» per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorita' amministrativa competente. Conseguentemente solleva la questione di legittimita' costituzionale della norma citata nei sensi dianzi precisati. Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione data e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente; Manuela Sinigoi, consigliere, estensore; Nicola Bardino, referendario. Il Presidente: Settesoldi L'estensore: Sinigoi