P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953. 
    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma 3-quater decreto legislativo n. 286 del  25  luglio  1998,  per
violazione degli articoli 3, 24, 101 e 111 Costituzione, nella  parte
in cui non prevede che il  giudice  del  dibattimento,  acquisita  la
prova dell'avvenuta espulsione,  pronunci  sentenza  di  non  doversi
procedere  nel  caso  in  cui   l'espulsione   sia   avvenuta   prima
dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio  da  parte
del pubblico ministero. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Firenze, 29 ottobre 2018 
 
                         Il Giudice: Attina'