P.Q.M. Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953. Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, per violazione degli articoli 3, 24, 101 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, pronunci sentenza di non doversi procedere nel caso in cui l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Firenze, 29 ottobre 2018 Il Giudice: Attina'