P.Q.M. Visto l'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, del codice di procedura civile in se e in combinato disposto con l'art. 420, 1° comma del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 35 e 117, comma 1, della Costituzione rispetto agli articoli 6, 13 e 14 della CEDU, letti autonomamente ed anche in correlazione fra loro. Sospende il presente giudizio. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. Si comunichi alle parti del giudizio. Napoli, 10 luglio 2019 Il Presidente: Robustella Il giudice ausiliare rel.: de Marchis Gomez