P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, comma  2  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 91,  del  codice  di  procedura
civile in se e in combinato disposto con l'art.  420,  1°  comma  del
codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 3,  4,  24,
35 e 117, comma 1, della Costituzione rispetto agli articoli 6, 13  e
14 della CEDU, letti autonomamente ed anche in correlazione fra loro. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio  dei  ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte costituzionale unitamente alla prova  delle  comunicazioni
prescritte. 
    Si comunichi alle parti del giudizio. 
      Napoli, 10 luglio 2019 
 
                      Il Presidente: Robustella 
 
                          Il giudice ausiliare rel.: de Marchis Gomez