P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 27
e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 30-bis, comma terzo, in relazione all'art. 30-ter, comma 7,
legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento  penitenziario),  nella
parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo  avverso  il
provvedimento del Magistrato di  sorveglianza  in  tema  di  permesso
premio e' pari a ventiquattro ore. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 2019 
 
                      Il Presidente: Di Tomassi 
 
 
                                 Il consigliere estensore: Santalucia