P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   42   decreto
legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3,  97
e 117  Cost  e  per  violazione  del  principio  di  uguaglianza,  di
ragionevolezza e di imparzialita' e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione nella parte in cui riserva ai  soli  impianti  eolici
iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione  al
meccanismo incentivante di cui  al  decreto  legislativo  n.  28/2011
escludendo altri impianti eolici da analogo beneficio; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        sospende il giudizio in corso; 
        dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  12
giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: 
        Mario Alberto di Nezza, Presidente FF; 
        Antonino Masaracchia, consigliere; 
        Luca De Gennaro, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Di Nezza 
 
 
                                              L'estensore: De Gennaro