P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti eolici iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo n. 28/2011 escludendo altri impianti eolici da analogo beneficio; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso; dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: Mario Alberto di Nezza, Presidente FF; Antonino Masaracchia, consigliere; Luca De Gennaro, consigliere, estensore. Il Presidente: Di Nezza L'estensore: De Gennaro