P.Q.M. 
 
    Visto  l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87;   la   Corte,
pronunciando  quale  giudice   dell'esecuzione,   solleva,   in   via
principale, la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
656, comma 9, lettera a) codice di procedura penale,  come  integrato
dall'art. 4-bis, legge n. 354/1975, a sua volta modificato  dall'art.
1, comma 6, lettera b), legge 9 gennaio 2019, n. 3,  nella  parte  in
cui ha inserito il reato di  cui  all'art.  319  codice  penale,  tra
quelli ostativi alla concessione del beneficio penitenziario  di  cui
all'art.  4-bis,  comma  1,  legge  26  luglio  1975,  n.  354  della
possibilita' di accesso alle misure alternative alla detenzione,  per
contrasto con gli articoli 3, 27, comma 3, Cost. 
    Solleva,  altresi',  in  via   subordinata,   la   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  656,  comma  9,  lettera  a),
codice di procedura penale, come integrato dall'art. 4-bis, legge  n.
354/1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma  6,  lettera  b),
legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito  il  reato
di cui all'art. 319, comma 1, codice penale tra quelli ostativi  alla
concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 4-bis,  comma
1, legge 26 luglio 1975, n. 354 della possibilita'  di  accesso  alle
misure alternative alla detenzione, per contrasto con gli articoli 3,
25, comma 2, e 117 Cost. in  relazione  all'art.  7  C.E.D.U.,  senza
prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile la norma  di
cui all'art. 1, comma 6, lettera b), legge 9 gennaio 2019,  n.  3  ai
soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. 
    Consegue la sospensione del presente processo. 
    Rigetta  le  richieste  di  sospensione  o  di  dichiarazione  di
inefficacia degli ordini di esecuzione emessi dal P.G. 
    Ordina, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale nonche'  la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Cosi' deciso in Roma l'11 novembre 2019 
 
                       Il Presidente: Garofalo