P.Q.M. 
 
    Il Collegio, letti gli articoli 656, comma 9 e 666, comma  6  del
codice  di  procedura  penale,  rigetta  l'istanza   di   sospensione
dell'esecuzione. 
    Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza,  solleva,  con  riferimento  alla  violazione
degli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della legge n. 3/2019
nella  parte  in  cui  inserisce  all'art.  4-bis  L.  ord.  pen.  il
riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, comma  1  del
codice penale. 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti del giudizio  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Lagonegro, 22 ottobre 2019 
 
                       Il Presidente: Marrone 
 
 
                                       I giudici: Viterale - Lombardi