P.Q.M. Il Collegio, letti gli articoli 656, comma 9 e 666, comma 6 del codice di procedura penale, rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, con riferimento alla violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della legge n. 3/2019 nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis L. ord. pen. il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, comma 1 del codice penale. Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Lagonegro, 22 ottobre 2019 Il Presidente: Marrone I giudici: Viterale - Lombardi