P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale. Sospende il presente procedimento previa sospensione dell'efficacia dell'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia in data 16 dicembre 2019 a carico di D. P. F., ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Da' lettura della presente ordinanza, a valere quale notifica, alle parti del giudizio presenti in aula (al pubblico ministero, dott. Simone Marcon, e al difensore d'ufficio, avv. Agnese Sbraccia, oggi sostituita giusta delega dall'avv. Paolo Zaglio). Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a Della Porta Ferdinando. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Belluno, 8 gennaio 2020 Il Giudice dell'esecuzione: Scolozzi