P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritenuta la rilevanza
e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva,  con  riferimento  agli
articoli  3  e  27  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B) della legge n. 3  del
9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma  1
della legge 26 luglio 1975, n. 354,  il  riferimento  al  delitto  di
peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale. 
    Sospende   il   presente    procedimento    previa    sospensione
dell'efficacia dell'ordine di  carcerazione  emesso  dal  Procuratore
generale presso la Corte d'Appello di Venezia  in  data  16  dicembre
2019 a carico di D. P. F., ordinandone l'immediata  scarcerazione  se
non detenuto per altra causa. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Da' lettura della presente ordinanza, a  valere  quale  notifica,
alle parti del giudizio presenti  in  aula  (al  pubblico  ministero,
dott. Simone Marcon, e al difensore d'ufficio, avv. Agnese  Sbraccia,
oggi sostituita giusta delega dall'avv. Paolo Zaglio). 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza a Della Porta Ferdinando. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Belluno, 8 gennaio 2020 
 
                Il Giudice dell'esecuzione: Scolozzi