P. Q. M. 
 
    Il  giudice  designato,  ogni  diversa   domanda   ed   eccezione
disattese, visto l'art. 700 del codice di procedura civile  e  l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        a) dichiara rilevante e  non  manifestatamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  inserito  dall'art.
13, comma 1, n.  2),  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre  2018,  n.  132,
per  contrasto  con  gli  articoli  2,  3  e  117,  1   comma   della
Costituzione, in riferimento all'art. 12 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici  e  all'art.  2,  protocollo  n.  4,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 
        b)  dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 23, 2 comma,  legge  n.  87/1953  e
sospende il giudizio cautelare; 
        c) rimette le spese al termine del giudizio. 
    Dispone che la cancelleria provveda alla trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale, alla notifica alle parti  in  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Palermo, 24 febbraio 2020 
 
                    Il Giudice designato: Corsini