P. Q. M. Il giudice designato, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, visto l'art. 700 del codice di procedura civile e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; a) dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall'art. 13, comma 1, n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, 1 comma della Costituzione, in riferimento all'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 2, protocollo n. 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; b) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, 2 comma, legge n. 87/1953 e sospende il giudizio cautelare; c) rimette le spese al termine del giudizio. Dispone che la cancelleria provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, 24 febbraio 2020 Il Giudice designato: Corsini