P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 295 c.p.c. rimette gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento a quo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione cosi' come sollevata; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera ed alla Presidente del Senato. Si comunichi altresi' alle parti costituite. Mantova, 19 maggio 2020 Il Giudice Istruttore: Bertola