P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 295 c.p.c.
rimette gli atti del presente procedimento alla Corte  costituzionale
e dispone la sospensione del  procedimento  a  quo  in  attesa  della
decisione della  Corte  costituzionale  sulla  questione  cosi'  come
sollevata; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  al  Presidente
della Camera ed alla Presidente del Senato. 
    Si comunichi altresi' alle parti costituite. 
        Mantova, 19 maggio 2020 
 
                   Il Giudice Istruttore: Bertola