P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima quater): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» per contrasto con gli articoli 97, 3, 51 e 77 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio da remoto del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Mariangela Caminiti, Presidente FF; Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere; Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Caminiti L'Estensore: Andolfi Il segretario: Milana