P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima
quater):  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte
salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2049  del  citato  Codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con gli articoli 97, 3, 51 e
77 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia comunicata alle parti  costituite,  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  da  remoto  del
giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: 
      Mariangela Caminiti, Presidente FF; 
      Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere; 
      Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Caminiti 
 
                        L'Estensore: Andolfi 
 
                        Il segretario: Milana