P.Q.M Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/53: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 667, comma 4, e 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, in relazione al presente giudizio di riabilitazione ex articoli 178 e ss. del codice penale e 683 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 24, 27, 111 e 117 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Messina, 18 dicembre 2019 Il Presidente: Mazzamuto Il magistrato di sorveglianza: Occhipinti