P.Q.M 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  n.
87/53: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 667, comma 4,
e 678, comma 1-bis del codice di procedura penale,  in  relazione  al
presente giudizio di riabilitazione ex articoli 178 e ss. del  codice
penale e 683 del codice di procedura penale, per  contrasto  con  gli
articoli 24, 27, 111 e 117 della Costituzione, nei sensi  di  cui  in
motivazione; 
        Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
la sospensione del giudizio in corso; 
        Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza
sia  notificata  all'interessato,  al  pubblico   ministero   ed   al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
del Senato e della Camera dei deputati. 
          Cosi' deciso in Messina, 18 dicembre 2019 
 
                      Il Presidente: Mazzamuto 
 
 
                            Il magistrato di sorveglianza: Occhipinti