P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Savona, in composizione  monocratica,  visti  gli
articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo  1953,  n.
87, 
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza per le ragioni
di cui in motivazione; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  103,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  nella
legge  24  aprile  2020,  n.  27;  dell'art.  13,   comma   13,   del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,  convertito  nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21; dell'art. 40-quater del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41,  convertito  nella  legge  21  maggio  2021,  n.  69  in
relazione  agli  articoli  3,  11,  24,  41,  42,  111,   117   della
Costituzione, art. 6 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale 1 CEDU, art.
47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in
cui   prevedono   una   sospensione   automatica   e    generalizzata
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati e
precludono al giudice ogni margine di prudente apprezzamento del caso
concreto,  sotto  il  profilo  della  valutazione  comparativa  delle
condizioni economiche di conduttore e locatore e della  meritevolezza
dei contrapposti interessi; 
    Sospende il processo in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata al presidente  della  Camera  dei  deputati  e  al
presidente del Senato della Repubblica. 
        Savona, 3 giugno 2021 
 
                      Il Giudice: Tagliasacchi