P.Q.M. Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza per le ragioni di cui in motivazione; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27; dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; dell'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 in relazione agli articoli 3, 11, 24, 41, 42, 111, 117 della Costituzione, art. 6 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale 1 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui prevedono una sospensione automatica e generalizzata dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati e precludono al giudice ogni margine di prudente apprezzamento del caso concreto, sotto il profilo della valutazione comparativa delle condizioni economiche di conduttore e locatore e della meritevolezza dei contrapposti interessi; Sospende il processo in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica. Savona, 3 giugno 2021 Il Giudice: Tagliasacchi