Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (codice fiscale n. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale (fax 0471/412299; indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»: adm@pec.prov.bz.it e praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it; indirizzo PEC tratto dal «REGINDE»: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it), con sede in Bolzano, alla piazza Silvius Magnago n. 1, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 26, comma 1, e 33 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 23 luglio 2021, n. 5, pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 settembre 9091. Premesse di fatto Nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Sudtirol, Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021, e' stata pubblicata la legge provinciale n. 5 del 23 luglio 2021, intitolata «Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanita', banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa». Talune disposizioni della legge suddetta eccedono le competenze legislative attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, intitolato «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e invadono le competenze legislative attribuite allo Stato dall'art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, quindi dall'art. 118, comma 1, della Costituzione, ponendosi altresi' in contrasto con il principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120 della Costituzione. In particolare: 1) l'art. 26, comma 1, rubricato Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 2013, n. 16 «Disposizioni sugli appalti pubblici», si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, in quanto eccede le competenze legislative attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano dalle citate disposizioni dello statuto di autonomia e, dunque, violando gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, invade anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile»; 2) l'art. 33, intitolato Modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio della provincia», si pone in contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2, lettere a) e m) della Costituzione, in quanto eccede dalle competenze legislative attribuite alle Province Autonome dalle citate disposizioni dello statuto di autonomia e, dunque, violando gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, invade anche le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; 3) il medesimo articolo si pone - quindi - in contrasto con gli articoli 117, comma 3, e 118, comma 1, della Costituzione e con il principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120 della Costituzione, nella misura in cui introduce - anche in violazione degli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia - una disciplina che, inerendo all'attuazione della banda larga e ultra-larga su tutto il territorio nazionale, necessita di un'azione unitaria realizzabile esclusivamente dallo Stato o, comunque, in raccordo con esso. Pertanto, le suddette disposizioni vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto I - Art. 26, comma 1 1. L'art. 26, comma 1, della legge oggetto di censura prevede che "1. Dopo il comma 13 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2013, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15: «14. Nel caso di procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonche' che assicuri le medesime contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilita' civile; 15. Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14»". 2. Tale disposizione reca quindi una disciplina in materia di garanzie delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione di contratti pubblici che si pone in evidente contrasto con quella stabilita dal legislatore statale. 3. In particolare, quest'ultimo ha disciplinato la materia nell'art. 103, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, intitolato «Garanzie definitive». 4. L'articolo appena citato stabilisce, per quanto qui interessa, che «1. L'appaltatore per sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del dieci per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria [...]. 6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicalo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stagioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minio di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze [...]. 11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici non chiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione» (enfasi aggiunte). 5. Dunque, in sede di esecuzione di un contratto pubblico, l'aggiudicatario e' tenuto a prestare le seguenti garanzie: a) la «garanzia definitiva», sotto forma di cauzione o fideiussione, che viene prestata - in occasione della sottoscrizione del contratto - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) la cauzione o polizza fideiussoria che viene prestata - in occasione del pagamento della rata di saldo - a garanzia di eventuali inadempimenti che dovessero manifestarsi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' (nel caso di appalti di servizi o forniture) e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi; c) la polizza assicurativa che viene prestata - in occasione della consegna dei lavori - a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento oppure della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonche' per gli eventuali danni causati a soggetti terzi; cl) la polizza indennitaria decennale che viene prestata - in occasione della liquidazione della rata di saldo relativa ai contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria - a garanzia dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 6. La disciplina provinciale oggetto di censura incide sulla garanzia sub c), prevedendo che, nelle gare per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti sono esonerate dal richiedere all'esecutore dei lavori la presentazione della suddetta polizza assicurativa, qualora l'aggiudicatario del contratto di appalto sia munito di una polizza generica contro la responsabilita' civile. 7. In altri termini, la disposizione impugnata, introduce una evidente deroga alla disciplina prevista dall'art. 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto esonera le stazioni appaltanti - in relazione ai soli appalti di lavori aggiudicati sul territorio provinciale e di importo inferiore a 500.000,00 euro - dal richiedere la garanzia ivi prevista, qualora gli operatori economici siano in possesso di una polizza generica contro la responsabilita' civile. Cio' anche nel caso in cui non ricorrano le ipotesi indicate dal successivo comma 11, che attribuisce alle medesime stazioni appaltanti la facolta' di prescindere dalla prestazione della garanzia in relazione a determinate tipologie contrattuali e in casi specifici debitamente motivati, qualora ne consegua un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 8. Pertanto, la disciplina introdotta dal legislatore provinciale e' palesemente incompatibile con quella recata dal legislatore statale, in quanto per gli appalti di lavori aggiudicati sul territorio provinciale di importo inferiore a 500.000,00 euro: a) si esonerano gli operatori economici dalla prestazione della garanzia de qua se in possesso di una polizza generica contro la responsabilita' civile, la quale tuttavia non copre i rischi specifici contemplati dall'art. 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; b)) si inverte il rapporto fra «regola» ed «eccezione» previsto dal citato art. 103, comma 11. Difatti, secondo la disciplina statale, la regola e' data dalla prestazione della garanzia e l'eccezione dalla facolta' attribuita alle stazioni appaltanti di prescindere da essa, qualora - per determinati tipi di appalto - ricorrano casi specifici debitamente motivati, anche in relazione al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Al contrario, secondo la disciplina censurata, la regola e' l'esonero dalla prestazione della garanzia e l'eccezione l'acquisizione della medesima «in casi eccezionali e previa idonea motivazione» (cfr. il comma 15 aggiunto all'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 dalla disposizione oggetto di censura). 9. Ebbene, le suddette deroghe alla gia' menzionata disciplina statale: a) da un lato, non trovano alcun fondamento normativo nello Statuto di autonomia e, dunque, violano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; b) dall'altro, invadono le competenze legislative attribuite allo Stato in via esclusiva dall'art. 117, commi 2, lettera l), della Costituzione in materia di «ordinamento civile». 10. Difatti, l'art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016, recependo gli indirizzi giurisprudenziali gia' espressi da codesta Ecc.ma Corte, stabilisce che «1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale ira materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto [...]. 3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione». 11. Invero, codesta Ecc.ma Corte, gia' prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo aveva chiarito come le disposizioni concernenti gli appalti pubblici che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» (cfr. sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, inoltre, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (cfr. sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (cfr. sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010), cui sono tenute a conformarsi anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. 12. Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' chiarito: a) da un lato, come siffatte considerazioni, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50/2016, che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (cfr. sentenza n. 166 del 2019); b) dall'altro, che esse prescindono dalla rilevanza comunitaria o meno dell'affidamento e operano, pertanto, anche per le disposizioni relative ai contratti «sotto soglia» (cfr. sentenze n. 98 e n. 39 del 2020, n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007). 13. Per tali ragioni, l'art. 26, comma 1, della legge impugnata - nell'introdurre una disciplina contrastante con quella recata dall'art. 103, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 50/2016 - viola gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano, e l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile». II - Art. 33. 14. L'art. 33 della legge oggetto di censura, intitolato Modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio della provincia», stabilisce che «1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6: 2. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura geografica del territorio provinciale realizzata in base alla consultazione pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 - 31 luglio 2020 ai sensi e per effetti dell'art. 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; la promozione tiene anche conto della pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note le "zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato o intende installare una rete ad altissima capacita' o realizzare estensioni che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico in maniera stabile, continuativa, affidabile prevedibile per ogni connessione; 3. L'ulteriore promozione della banda larga nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge e' realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni, in conformita' alle direttive dell'Unione europea e alle norme di legge in materia di telecomunicazioni; 4. L'accordo di programma tra la Provincia e i Comuni, rappresentati dal Consiglio dei Comuni, ha per oggetto le azioni e le misure organizzative necessarie ad attuare le finalita' della presente legge attenendosi a criteri di economicita', efficienza ed efficacia, senza procedere alla costituzione di nuovi apparati o uffici provinciali o di nuove societa'. In conformita' alla sua natura di servizio di interesse economico generale, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano l'infrastruttura dovra' garantire l'accesso alla rete in regime di concorrenza agli operatori delle telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti finali, secondo le norme vigenti in materia di telecomunicazioni; 5. La rete di banda larga, che costituisce servizio di interesse generale per gli utenti intermedi e per gli utenti finali, nelle "zone bianche" sara' progressivamente estesa attraverso un piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo assistiti dalle correlate compensazioni economiche da adottare, sulla base delle necessarie disposizioni di legge di spesa, in conformita' agli accordi di cui alla presente legge e in osservanza della normativa dell'Unione europea; 6. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a garantire una realizzazione della banda larga nel territorio provinciale che sia completa, organica e aggiornata ai nuovi obiettivi europei in materia di banda larga. Esse stabiliscono la nuova modalita' di attuazione della finalita' di cui al comma 1 dopo la mappatura geografica del territorio realizzata dalla Giunta provinciale e la relativa pubblicazione, e costituiscono una nuova disciplina rispetto a quella gia' precedentemente prevista con le disposizioni di cui agli articoli seguenti». 15. Dunque, l'art. 33 aggiunge all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, i commi 2, 3, 4, 5 e 6. I suddetti commi stabiliscono che - al fine di aggiornare ai nuovi obiettivi europei la precedente normativa provinciale - la Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a promuovere lo sviluppo della banda larga nel proprio territorio mediante l'adozione di un protocollo, al quale seguira' un successivo accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni, nel quale saranno individuate le «azioni e le misure organizzative necessarie ad attuare le finalita' della presente legge». Siffatte iniziative saranno individuate tenendo conto della mappatura geografica del territorio provinciale realizzata dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 2020 e delle "zone bianche" risultanti all'esito di tale mappatura, nelle quali gli operatori economici non abbiano installato ovvero non intendano installare una rete ad altissima capacita'. 16. Nel dettaglio, le disposizioni de quibus prevedono che: a) per la promozione della banda larga nel territorio provinciale, la Provincia tiene conto della mappatura geografica realizzata dalla Giunta provinciale nel 2020, nonche' dei risultati di siffatta mappatura, con cui sono rese note le "zone bianche", dove non vi sono imprese che abbiano installato ovvero intendano installare una rete ad altissima capacita' con prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s; b) per l'ulteriore promozione della banda larga, la Provincia Autonoma di Bolzano realizza un protocollo, preliminare ad un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni; c) in conformita' alla sua natura di servizio di interesse economico generale, l'infrastruttura realizzata dovra' garantire agli operatori di telecomunicazioni l'accesso alla rete in regime di concorrenza e la libera scelta degli utenti finali; d) la "banda larga", nelle cosiddette "zone bianche", sara' estesa sia attraverso un piano di rete organico sia mediante specifici piani di sviluppo, assistiti dalle relative compensazioni economiche, che saranno adottate sulla base degli accordi di programma e alle condizioni previste dalla normativa euro-unitaria. 17. Ebbene, appare evidente come la disciplina sopra sintetizzata interferisca con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, e segnatamente con la Missione 1 (C2, investimento 3). 18. Il suddetto intervento e' dedicato alle «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» e, nel testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si legge che «La nuova strategia europea Digital Compass stabilisce obiettivi impegnativi per il prossimo decennio: deve essere garantita entro il 2030 una connettivita' a 1 Gbps per tutti e la piena copertura 5G delle aree popolate. L'ambizione dell'Italia e' di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione digitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026. Per mantenere la promessa di una Gigabit society universale basata su un'infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacita', si adotta un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico che ottimizzi l'impiego delle risorse. L'investimento e' accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi che riconosce le infrastrutture per la cablatura in fibra ottica e per la copertura 5G come strategiche, velocizzandone cosi' la diffusione sul territorio. In particolare, sono state stanziate risorse per: portare la connettivita' a 1 Gbps (Piano "Italia a 1 Giga") a circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle aree grigie e nere NGA a fallimento di mercato, puntando alla piena neutralita' tecnologica e facendo leva sulle migliori tecnologiche disponibili, sia fissa che FWA. Nel piano sono ricomprese anche circa 450.000 unita' immobiliari situate nelle aree remote (cosiddette case sparse), non ricomprese nei piani di intervento pubblici precedenti; completare il Piano "Scuola connessa", per assicurare la connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 edifici scolastici rimanenti (pari a circa il venti per cento del totale); assicurare connettivita' adeguata (da 1 Gbps fino a 10 Gbps simmetrici) agli oltre 12.000 punti di erogazione del Servizio sanitario nazionale (Piano "Sanita' connessa"); dotare diciotto isole minori di un backhauling sottomarino in libra ottica (Piano "Collegamento isole minori") per migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze di connettivita' BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti; incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'infrastruttura 5G nelle aree mobili a fallimento di mercato (Piano "Italia 5G"), ovvero le zone dove sono state sviluppate solamente reti mobili 3G e non e' pianificato lo sviluppo di refi 4G o 5G nei prossimi tre anni, o vi sono reti 4G che non garantiscono una performance adeguata. Nel Piano sono inclusi interventi per accelerare la diffusione della copertura 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a supporto della sicurezza stradale, della mobilita', della logistica e del turismo. Gli interventi previsti sono complementari (e non sostitutivi) rispetto calle concessioni gia' approvate nelle aree bianche (o con bandi 5G) e consentono di attivare ulteriori (e non ancora previsti) investimenti da parte degli operatori privati. Oltre alla copertura infrastrutturale del Paese, si interviene sulla domanda di connettivita' di famiglie e imprese, monitorando attentamente il Piano Voucher in corso al fine di aggiornarlo e, se necessario, potenziarlo per massimizzare l'impatto del sussidio pubblico erogato» (cfr. pagine 100 e 101 del documento, enfasi aggiunte). 19. Al fine di attuare i suddetti obiettivi, il Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha approvato, nella seduta del 25 maggio 2021, la Strategia italiana per la banda ultra-larga («Verso la Gigabit Society»), con la quale sono state individuate le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021, rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettivita' per un mercato unico digitale europeo (cosiddetta «Gigabit Society») e la Comunicazione sul decennio digitale (cosiddetta «Digital Compass») per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030. 20. In particolare, la Strategia italiana per la banda ultra-larga, oltre ad avere come obiettivo il completamento del Piano di copertura delle aree bianche e delle misure a sostegno della domanda, prevede ulteriori piani di intervento pubblico per coprire le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocita' da parte degli operatori di mercato e' assente oppure insufficiente (cfr. pagina 3 del documento). L'obiettivo, cosi' come indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e' - quindi - quello di portare la connettivita' a 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale entro il 2026, in anticipo rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030 (cfr. ibidem). 21. A tal fine, il primo dei piani di intervento pubblico previsti dalla citata Strategia - denominato «Italia a 1 Giga» - e' stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021 e, nell'ambito dell'intervento pubblico statale finanziato con le risorse stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricompreso anche il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 22. In particolare, con il Piano «Italia a 1 Giga», il Governo fornira' «connettivita' ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload alle unita' immobiliari che, a seguito della mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocita' di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload verra' fornita senza limiti al volume di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della neutralita' tecnologica» (cfr. pagina 3, enfasi aggiunte). 23. A tale scopo, nel suddetto documento, si precisa che: a) «La scelta della soglia prestazionale di intervento pari a 300 Mbit/s stabile in download e' necessaria per raggiungere, entro il 2026, l'obiettivo di connettivita' ad almeno 1 Gbit/s definito nel Digital Compass. Come condiviso anche con la Commissione europea nelle fasi di definizione del presente Piano, l'efficiente utilizzo di risorse pubbliche del PNRR richiede di applicare tale soglia in modo omogeneo per tutti gli utenti per permettendo la realizzazione del salto di qualita' con la connettivita' ad almeno 1 Gbit/s in download a favore delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e consentendo la fruizione dei nuovi servizi a valore aggiunto da parte di tutti gli attori del mercato» (cfr. pagina 4 del documento, enfasi aggiunte); b) «La scelta del modello di intervento da adottare per l'attuazione del Piano in esame e' strettamente correlata all'esito dell'attivita' di mappatura [...] Vale al riguardo osservare [...] che nella maggior parte delle aree del Paese oggetto della mappatura si verifica una situazione di elevata dispersione di civici interessati da una o piu' reti NGA ("civici grigi" e "civici neri") che possono necessitare dell'intervento pubblico per il raggiungimento degli obiettivi di connettivita' previsti dal Piano. La presenza di queste aree "miste" impone una visione unitaria dell'intervento pubblico al fine di garantire il raggiungimento delle economie di scala e densita', e diminuire i costi di investimento incrementali sulle reti esistenti» (cfr. pagine 3 e 4 del documento, enfasi aggiunte); c) «Il primo adempimento procedurale svolto dal Governo italiano, ai fini dell'attuazione del piano di intervento nelle aree "a fallimento di mercato", nelle quali non e' attualmente presente ne' lo sara' entro i prossimi cinque anni (entro il 2026) almeno una rete in grado di offrire una velocita' di connessione stabile pari o superiore a 300 Mbit/s, e' stata la predisposizione di una mappatura particolareggiata del territorio nazionale. La mappatura ha avuto luogo sia mediante la pubblicazione, in data 30 aprile 2021, di un avviso sul sito istituzionale del Governo italiano www.bandaultralarga.it e sul sito di Infratel www.infratelitalia.it, sia tramite richieste di informazioni indirizzate, sempre in data 30 aprile 2021, a ciascuno degli operatori di cui all'art. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 259 del 2003» (cfr. pagina 6 del documento, enfasi aggiunte); d) «sulla base delle informazioni fornite dagli operatori e' stato dunque possibile individuare circa 6,2 milioni di indirizzi civici coperti da reti con velocita' di connessione stabilite inferiore a 300 Mbit/s e, pertanto, oggetto d'intervento pubblico» (cfr. pagina 5 del documento); e) «Il presente Piano di intervento dovra' essere completato entro la prima meta' del 2026 su scala nazionale, sulla base di uno specifico cronoprogramma che sara' definito nei bandi di gara per ciascuna area di intervento e di cui si dovra' dare conto alla Commissione europea, nel rispetto delle scadenze intermedie previste nell'ambito del PNRR» (cfr. pagina 12 del documento, enfasi aggiunte). 24. La suddivisione a livello regionale del numero complessivo di civici che costituiscono oggetto del Piano "Italia a 1 Giga" e' riportata nella tabella che segue: Parte di provvedimento in formato grafico 25. Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'intervento pubblico statale ha ad oggetto anche il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano; per questa ragione, le disposizioni oggetto di censura interferiscono necessariamente con l'ambito degli interventi programmati dal Governo e rischiano, quindi, di pregiudicare la strategia nazionale di copertura del territorio con reti ultraveloci, adottata dall'Italia in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 26. Difatti, il suddetto regolamento - nel delimitare l'ambito di applicazione del dispositivo in esame - fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea, fra le quali e' espressamente annoverata anche la "trasformazione digitale" (art. 3, paragrafo 1, lettera b). Pertanto, con le risorse economiche stanziate nell'ambito del suddetto dispositivo (art. 6), sono finanziate anche le misure volte al raggiungimento di tale obiettivo (art. 4, paragrafo 1), fra le quali l'allegato VI al citato regolamento UE annovera espressamente lo sviluppo di: a) «reti a banda larga ad altissima capacita' (reti donali / di backhaul)» (punto 051); b) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/ linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)» (punto 052); c) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)» (punto 053); d) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)» (punto 054). 27. Tuttavia, l'assegnazione delle risorse e' condizionata alla elaborazione di un piano nazionale per la ripresa e la resilienza (art. 17), che viene sottoposto ad una previa valutazione da parte della Commissione europea (art. 19) ed approvato dal Consiglio (art. 20). Inoltre, l'attuazione delle misure e' costantemente monitorata dalla stessa Commissione europea (art. 29), in quanto il pagamento dei contributi finanziari e' effettuato solo dopo che lo Stato membro ha raggiunto gli obiettivi concordati. 28. In particolare, l'art. 24 prevede che «1. I pagamenti dei contributi finanziari [...] sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicali nel Piano per la ripresa e ni resilienza [...], lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario [...]. 7. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al piu' tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi [...] siano stati conseguiti in misura soddisfacente [...]. 4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi [...]. 3. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario [...]. 6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione accerta che i traguardi egli obiettivi [...] non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalita' o di parte del contributo finanziario [...] e' sospeso [...]. 8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario» (enfasi aggiunte). 29. Pertanto, la disciplina recata dalle disposizioni oggetto di impugnazione: a) da un lato, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti direttamente dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 4 del citato regolamento UE, nonche' - con espresso riferimento alla banda larga - dall'allegato VI; b) dall'altro, interferisce con le misure previste dal Governo nell'ambito del Piano "Italia a 1 Giga", volte proprio a dare attuazione agli obiettivi stabiliti in sede europea e il cui mancato raggiungimento comporta la perdita delle risorse comunitarie, secondo i meccanismi stabiliti dal gia' menzionato art. 24. 30. Difatti, la portata nazionale degli interventi programmati e, di conseguenza, dell'impegno assunto in sede europea necessitano di una gestione unitaria della strategia attuativa e non possono consentire iniziative autonome da parte degli enti territoriali, ivi incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano. Ed invero, eventuali interferenze con le misure adottate dal Governo inciderebbero in questo settore tanto sugli obiettivi stabiliti direttamente dalla normativa sovranazionale quanto sul buon esito degli interventi attuativi adottati in sede nazionale, con il rischio di pregiudicare la stessa assegnazione delle risorse comunitarie. 31. Per tali ragioni, la normativa oggetto di censura viola tanto l'art. 117, comma 1, della Costituzione, nella misura in cui - pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea - comporta una evidente violazione «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», quanto l'art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea». Inoltre, non trovando alcun fondamento nelle disposizioni dello Statuto di autonomia, viola altresi' gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano le competenze legislative delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 32. Peraltro, si evidenzia che gli interventi programmati - a livello nazionale - in attuazione degli obiettivi stabiliti dal legislatore euro-unitario attengono ad un servizio di interesse economico generale e incidono - nell'ordinamento giuridico interno - sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono necessariamente essere garantiti in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Di qui, il contrasto della normativa provinciale impugnata con l'ulteriore parametro costituzionale costituito all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che riserva - appunto - la materia de qua alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 33. In ogni caso, da quanto sopra segnalato, discende che le disposizioni oggetto di censura sono comunque attinenti alle materie «governo del territorio» e «ordinamento della comunicazione». Ne consegue che - in considerazione della necessita' di assicurare un esercizio unitario del potere amministrativo su tutto il territorio nazionale - l'attuazione della banda larga e ultra-larga, come sopra anticipato, non puo' certo essere realizzata in modo parcellizzato dai singoli enti territoriali ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Al contrario, essa necessita, ai tini del buon esito degli interventi programmati, di un'azione unitaria che puo' essere realizzata esclusivamente dallo Stato o, comunque, in raccordo con il Governo centrale. 34. Difatti, codesta Ecc.ma Corte ha gia' chiarito come sia «coerente con la matrice teorica e con il significalo pratico della sussidiarieta' che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalita' che si intenda raggiungere; ma se ne e' comprovata un'attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa puo' essere esercitata dallo Stato. Cio' non puo' restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacche' il principio di legalita', il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarieta' siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto» (cfr. sentenza n. 303 del 2003, enfasi aggiunte). 35. A cio' si aggiunga che, proprio con riguardo all'individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione della banda larga e ultra-larga, codesta Ecc.ma Corte ha altresi' precisato che «Una simile disciplina, sebbene sia riconducibile, in via prevalente, alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni, come riconosciuto da questa Corte in relazione al settore degli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, sentenza n. 336 del 2005), risponde, tuttavia, alla necessita' di soddisfare l'esigenza unitaria corrispondente all'adozione - in armonia con quanto prescritto dalle fonti comunitarie - di un programma (o progetto) strategico che definisca, con una «visione a lungo termine ed equilibrata dei costi e benefici» (cosi' nella citata Comunicazione della Commissione UE 20 settembre del 2010 su "La banda larga") gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture inerenti agli impianti di comunicazione elettronica a banda larga in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale. La sussistenza di un esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa corrispondente all'adozione di un programma strategico e, conseguentemente, della sua regolamentazione, induce a ritenere che le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed addirittura autoapplicative, non siano lesive della competenza regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, in quanto legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarieta' ai sensi dell'art. 118 Cost. Le misure da esse previste, infatti, in contrasto con quanto affermato dalla ricorrente, soddisfano, ad un tempo, sia il requisito della proporzionalita' che quello della pertinenza rispetto allo scopo perseguito. Quanto al primo, esso risulta dimostrato, non solo dalla necessita' di dare attuazione alle indicazioni comunitarie (che fanno riferimento a programmi operativi atti a definire gli obiettivi nazionali), ma anche dalla stessa natura «strategica» del progetto, in relazione alla quale la realizzazione degli interventi in esso previsti (i quali devono essere individuali in termini omogenei sul territorio nazionale in modo da garantire che tutte le zone, anche quelle sottoutilizzate, siano raggiunte dalle necessarie infrastrutture di rete, idonee ad assicurare l'accesso a tutti alla banda larga ed ai servizi ad essa connessi) deve procedere «in modo unitario e coordinato» (cosi' sentenza n. 165 del 2011; sentenza n. 303 del 2003). Quanto al requisito della pertinenza, di cui la Regione dubita con riferimento all'intervento del capitale privato, occorre rilevarne la ricorrenza in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto strategico di individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga non e' demandata totalmente, ma neanche prevalentemente, alla disponibilita' di capitale privato. La previsione del «concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile» ed il ed il riferimento al principio di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico-privato costituiscono mera attuazione della indicazione comunitaria secondo la quale i programmi operativi degli Stati membri devono definire un «insieme equilibrato di interventi destinati a incentivare e a completare gli interventi del settore privato» ed incoraggiare gli investimenti privati «attraverso un appropriato coordinamento della pianificazione e delle norme in materia di condivisione delle infrastrutture fisiche e attraverso misure finanziarie mirate a ridurre i rischi e promuovere la creazione di nuove infrastrutture aperte» (Comunicazione della Commissione UE del 2010 su "La banda larga in Europa"), senza sollevare in alcun modo lo Stato dal compito di provvedere» (cfr. sentenza n. 163 del 2012, enfasi aggiunte). 36. Inoltre, «considerata la rilevanza del progetto strategico di individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione da banda larga ed ultra larga e la sua diretta incidenza sul territorio e quindi sulle relative competenze regionali», risulta costituzionalmente obbligata - in applicazione del principio di leale collaborazione - «la previsione di un'intesa fra gli organi statali ed il sistema delle autonomie territoriali» (cfr. ibidem). 37. Pertanto, dalle precedenti considerazioni, discende che l'art. 33 della legge impugnata introduce una disciplina della banda larga che - non trovando alcuna giustificazione normativa nelle pertinenti disposizioni dello Statuto di autonomia - si pone in evidente contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2, lettere a) e m), della Costituzione; e di conseguenza, per quanto sopra evidenziato, con il comma 3 della medesima disposizione, con l'art. 118, comma 1, della Costituzione e, quindi, con il principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120 della Costituzione.