per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  nel
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  23,
commi 14, 15, 16, 17, 18,  19  e  20,  del  d.l.  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17  e  18
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge n. 135 del 2012; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 21, del  d.l.  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114,
117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e  120
Cost., e ai principi di ragionevolezza  e  di  leale  collaborazione,
nonche' all'art. 3,  primo  comma,  lettere  a)  e  b),  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna) - dalle Regioni Piemonte e Molise, e dalla Regione autonoma
Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 4,  del  d.l.  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011, promossa - in riferimento agli artt. 4, primo comma, n.
1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  nonche'
all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  9  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto   speciale   per   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle   relative   circoscrizioni)   -   dalla    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 22, del  d.l.  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 4, primo comma, n.
1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  all'art.  3,
primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli  artt.  2,  primo
comma, lettera b), 3, primo  comma,  lettera  f),  e  4  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta) ed agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,  Cost.
- dalle Regioni autonome  Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna  e  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Gaetano SILVESTRI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 2 luglio 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che la  Provincia  di  Isernia  ha  depositato  atti  di
intervento nei giudizi promossi dalla Regione Molise (Reg. ric. n. 32
e n. 133 del 2012) avverso i commi da 14 a 21  dell'articolo  23  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e l'art. 17 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime; 
    che le Province di Latina, Frosinone e Viterbo, e l'Unione  delle
Province d'Italia hanno depositato atti di  intervento  nel  giudizio
promosso dalla Regione Lazio (Reg. ric. n. 44  del  2012)  avverso  i
commi da 14 a 20 dell'art. 23 del d.l. n. 201 del  2011,  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011,
chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime; 
    che la Provincia di Avellino ha depositato atto di intervento nel
giudizio promosso dalla Regione Campania (Reg. ric. n. 153 del  2012)
avverso l'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, e l'art.  18,
commi 1, 2, 2-bis, 7-bis, 9, lettere c) e d),  del  d.l.  n.  95  del
2012, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge n. 135  del  2012,  chiedendo  che  le  norme  impugnate  siano
dichiarate illegittime; 
    che il Comune di Mantova ha depositato  atto  di  intervento  nel
giudizio promosso dalla Regione Lombardia (Reg. ric. n. 154 del 2012)
avverso l'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, del  d.l.  n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge n. 135 del 2012, chiedendo che le norme  impugnate  siano
dichiarate illegittime. 
    Considerato che il giudizio  di  costituzionalita'  delle  leggi,
promosso  in  via  d'azione  ai   sensi   dell'articolo   127   della
Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11  marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), si svolge esclusivamente tra  soggetti  titolari  di
potesta' legislativa, fermi restando, per i soggetti  privi  di  tale
potesta', i mezzi di tutela delle  rispettive  posizioni  soggettive,
anche costituzionali, di fronte ad altre istanze  giurisdizionali  ed
eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale; 
    che  pertanto,  alla  stregua  della  normativa   in   vigore   e
conformemente  alla  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex
plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012,
n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e 121 del 2010, e ordinanza n. 107 del
2010), non e' ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti  privi
di potere legislativo. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalle Province  di
Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino, dal Comune di Mantova
e dall'Unione delle Province  d'Italia  nei  giudizi  promossi  dalle
Regioni Molise, Lazio, Campania e Lombardia. 
 
                   F.to: Franco GALLO, Presidente