per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena - sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI