per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  51,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del  mercato
del lavoro in una prospettiva di  crescita)  e  dell'art.  51,  primo
comma, numero 4), del  codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e  secondo
comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo  comma,  della  Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Siena - sezione lavoro, con l'ordinanza in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI