per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43 della legge
della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2005  e  pluriennale  2005-2007
della Regione Abruzzo  -  Legge  finanziaria  regionale  2005),  come
sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21
novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e  indifferibili),  nella
parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della  legge  della
Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli  effetti
economici della anzianita' di servizio prestato presso lo Stato, Enti
Pubblici,  Enti  Locali  e  Regioni,  nei  confronti  del   personale
inquadrato nel ruolo regionale a  seguito  di  pubblici  concorsi  ed
estensione dei  benefici  previsti  dalla  L.  n.  144  del  1989  al
personale ex L. n. 285 del 1977). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI