per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianita' di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI