per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il ricorso  proposto  dalla  Giunta  della
Provincia autonoma di Trento - con deliberazione del 17 ottobre 2013,
n. 2233, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero  7),  dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto   Adige/Sudtirol   e
ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 4  del
18 dicembre 2013, depositata  in  data  2  gennaio  2014  -  relativo
all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76
(Primi interventi urgenti  per  la  promozione  dell'occupazione,  in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia  di
imposta sul valore aggiunto  -  IVA  -  e  altre  misure  finanziarie
urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 9 agosto 2013, n. 99. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI