per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   135,   comma   1,   lettera
q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al
governo per il riordino del processo amministrativo),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125  della  Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per Calabria, sezione staccata
di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata, in riferimento all'art.
76 Cost., dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI