per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI