per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt.  1,  2  e  3
della legge della  Regione  Liguria  31  marzo  2014,  n.  6  recante
«Disposizioni in materia di esercizio di attivita'  professionale  da
parte del personale  di  cui  alla  legge  10  agosto  2000,  n.  251
(Disciplina delle professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche
della riabilitazione, della  prevenzione  nonche'  della  professione
ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI