per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI