per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione Campania con il
ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2015), 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  32,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  e  successivamente
modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), nella  parte  in
cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per
la sosta e il pernottamento  di  turisti  all'interno  delle  proprie
unita' da diporto  ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente
attrezzato come strutture ricettive all'aria  aperta  debba  avvenire
nel  rispetto   dei   requisiti   stabiliti   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo,  previa  intesa  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del citato  art.  32,
comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dell'art. 1, comma
365, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2016),  nella  parte  in   cui   non   prevede   che   la
configurazione  delle  strutture  organizzate  per  la  sosta  e   il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto
ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente  attrezzato   come
strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel  rispetto  dei
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo,  previa  intesa  nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI