per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimita' previsto dalla legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con le ordinanze iscritte ai nn. 8, 11 e 12 del registro ordinanze 2015; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimita' previsto dalla legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con l'ordinanza iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2014. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI