per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente
anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art.  9,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure
per la revisione della disciplina degli interpelli e del  contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,  comma  1,
lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in  cui
prevede  che  per  le  controversie  proposte   nei   confronti   dei
concessionari  del  servizio  di   riscossione   e'   competente   la
commissione  tributaria  provinciale  nella  cui   circoscrizione   i
concessionari  stessi  hanno  sede,   anziche'   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale concedente; 
    2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma
1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel  testo  vigente  a  seguito  della
sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs.  n.
156 del 2015, nella parte in cui  prevede  che  per  le  controversie
proposte  nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art.  53  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali)  e'  competente
la commissione tributaria  provinciale  nella  cui  circoscrizione  i
medesimi   soggetti   hanno   sede,   anziche'   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA