per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  181,  comma
1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano  su
immobili od aree che,  per  le  loro  caratteristiche  paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse  pubblico  con  apposito
provvedimento emanato in epoca  antecedente  alla  realizzazione  dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge  ai  sensi
dell'articolo 142 ed». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA