per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma  9,
lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art.
2, comma 1, lettera m), del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92
(Misure urgenti in materia di sicurezza  pubblica),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio  2008,  n.
125, nella parte in cui stabilisce che non puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'esecuzione nei confronti  delle  persone  condannate
per il delitto di furto con strappo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA