per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non puo' essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA