per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA