per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma terzo, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori  misure  urgenti
per la crescita del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli  artt.
3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello  di  Catanzaro,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA