per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
lettera f), della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16
(Recepimento  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  edilizia  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380),  nella  parte  in
cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli
interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui  agli
artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28  (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE)  senza  fare  salvo  il  previo
espletamento della verifica di assoggettabilita' a VIA  sul  progetto
preliminare, qualora prevista; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1
e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, nella  parte
in  cui,  rispettivamente,  prevedono  che  «[...]  il   responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono  ottenere
il permesso  in  sanatoria  se  l'intervento  risulti  conforme  alla
disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente   al   momento   della
presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a  quella  vigente
al momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in  cui
si pone «un meccanismo di  silenzio-assenso  che  discende  dal  mero
decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla  presentazione
dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 1
e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11,  comma  4,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 16 del 2016,  promossa,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera a), Cost. dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11,  comma  4,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 16 del 2016,  promosse,  in  riferimento  all'art.  117,
primo e secondo comma, lettera s), Cost.,  in  relazione  all'art.  6
della direttiva 92/43/CEE (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21
maggio 1992, relativa alla Conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il giorno 26 settembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA