per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi: 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 6, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sollevate dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio  Calabria,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia, dal Tribunale amministrativo  regionale  per
il Molise e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania in
riferimento all'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del  2014,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  114  del   2014,   in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e del comma 4  dello  stesso
articolo in relazione all'art. 2 Cost., sollevata dal  TAR  Campania,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionali dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l.  n.  90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate
dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento
agli artt. 3, 23 e 53, Cost., e dal TAR Puglia  in  riferimento  agli
artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata
dal TAR Campania in riferimento agli artt. 35, 42  e  97  Cost.,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9,  comma  1,  del  d.l.  n.  90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata
dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate  dal  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto  Adige,  sede
di Trento, dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal
TAR Puglia, dal  TAR  Molise  e  dal  TAR  Campania,  in  riferimento
all'art. 77, secondo comma,  Cost.,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 4 del  d.l.  n.  90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate
dal TAR Calabria,  sezione  staccata  di  Reggio  Calabria,  dal  TAR
Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 3,
primo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9,  comma  4,  del  d.l.  n.  90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate
dal TAR Calabria, sezione staccata  di  Reggio  Calabria  e  dal  TAR
Campania, in riferimento agli artt. 3, 23  e  53  Cost.,  e  dal  TAR
Puglia in riferimento agli artt. 3 e  53,  Cost.,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8 del d.l. n. 90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate
dal TAR Puglia, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal TAR Campania, in riferimento  agli
artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla  richiamata
Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e  ratificato  con  la
stessa legge n. 848 del 1955, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    10)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8 del d.l. n. 90  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata
dal TAR Campania in riferimento all'art. 36, Cost.,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA