per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  comma  1-quater,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia. (Testo A)», sollevate,  in  riferimento  all'art.
111, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria regionale  di
Catanzaro con le ordinanze indicate in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA