per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibile la costituzione di G. S.  e  altri  nel
giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 4,  della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», promosso dal Consiglio di Stato, sezione  quarta,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n.  388  del  2000,
sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quarta, in riferimento agli
artt. 3,  24,  97,  111  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n.  388  del  2000,
sollevate  dall'adunanza  plenaria  del  Consiglio   di   Stato,   in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.,  quest'ultimo
in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA