per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  57,  comma
1, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino  della  disciplina  della  riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo  1  della  legge  28  settembre
1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie
che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica  della  cartella  di  pagamento  o  all'avviso  di  cui
all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse  le  opposizioni
regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale del medesimo art. 57, comma 1, del d.P.R. n.  602  del
1973, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e  117
della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848,  dal  Tribunale  ordinario  di  Sulmona  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE