per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», come  inserito
dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16 (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  locale,  nonche'
misure volte a garantire la funzionalita' dei  servizi  svolti  nelle
istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in  legge  2
maggio 2014, n. 68, sollevate dal Tribunale amministrativo  regionale
per  il  Lazio,  in  riferimento  agli  artt.  3,  41,  e  47,  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE