per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA