per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  21-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della  liberta'),
nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art.  21,  con
riferimento alle detenute condannate alla pena della  reclusione  per
uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi  1,  1-ter  e  1-quater,
della legge n. 354 del 1975, non  consente  l'accesso  all'assistenza
all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo
subordina alla previa espiazione di una frazione di pena,  salvo  che
sia  stata  accertata  la  sussistenza  delle   condizioni   previste
dall'art. 58-ter della medesima legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA