per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile l'intervento di M.S.; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  75,  comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),  nella  parte  in
cui prevede  come  delitto  la  violazione  degli  obblighi  e  delle
prescrizioni inerenti  la  misura  della  sorveglianza  speciale  con
obbligo o divieto  di  soggiorno  ove  consistente  nell'inosservanza
delle prescrizioni  di  "vivere  onestamente"  e  di  "rispettare  le
leggi"; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte  in
cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi
inerenti la  misura  della  sorveglianza  speciale  senza  obbligo  o
divieto  di  soggiorno  ove   consistente   nell'inosservanza   delle
prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA