per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento di generazione della predetta ricevuta. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA