per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis,  comma  2,  lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella  legge
11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede  che  la  notifica
eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e'
generata dopo le ore 21 ed entro le  ore  24  si  perfeziona  per  il
notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento  di
generazione della predetta ricevuta. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA