per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt.  1,  2,  3,  4,  5,  6  e  8  del  decreto
legislativo 28 settembre  2012,  n.  178,  recante  «Riorganizzazione
dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa  (C.R.I.)  a   norma
dell'art. 2 della legge 4  novembre  2010,  n.  183»,  sollevate,  in
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato  con  legge  4  agosto
1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione  terza,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del
2012, sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione
all'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per
l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di   apprendistato,   di
occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro  sommerso  e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro),
dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del
2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  97  Cost.,  dal  TAR
Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                         Ordinanza letta all'udienza del 5 marzo 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato  che,  nel  giudizio  di   legittimita'   costituzionale
promosso dal Tribunale amministrativo per il Lazio (reg. ord. n.  137
del 2017), sono  intervenuti  Cipullo  Massimo  con  altre  trentadue
persone; 
    che, tra  i  trentatre  intervenienti,  solo  De  Paola  Giacomo,
Stallone Giuseppe, Colasuonno Francesco, Liantonio Vito, Del  Giudice
Alessandro, Rella Giuseppe, Balestrieri Ferdinando e Stallone Michele
risultano parti del giudizio principale; 
    che, nel medesimo giudizio, hanno depositato atti  di  intervento
Ambrosini David, insieme con altre centoquindici persone, e Siciliano
Luigi, insieme con altre due persone, oltre il termine di  20  giorni
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale e  decorrente  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. 
    Considerato  che  Cipullo  Massimo  e  gli   altri   ventiquattro
intervenienti non sono parti del giudizio principale; 
    che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammesse  a
intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
(art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale) le parti del giudizio  a  quo,  oltre  che,  a  norma
dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio  dei
ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente  della  Giunta
regionale (sentenza n. 248 del 2018, nello stesso senso  sentenze  n.
217, n. 194 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali); 
    che non e' ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa
Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a  quelli  dedotti
nel giudizio principale, dato il carattere incidentale  del  giudizio
di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali  soggetti
al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza
e della non manifesta  infondatezza  della  questione  da  parte  del
giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con  allegate
ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012); 
    che l'intervento di Ambrosini David e degli  altri  centoquindici
intervenienti e' tardivo; 
    che parimenti tardivo e' l'intervento di Siciliano Luigi e  degli
altri due intervenienti; 
    che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, e'  ritenuto  perentorio,  con  la
conseguenza  che  l'intervento  spiegato  dopo  la  sua  scadenza  e'
inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017,
con allegate ordinanze dibattimentali). 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibile  l'intervento  spiegato,   nel   presente
giudizio di legittimita' costituzionale, da Cipullo Massimo  e  dagli
altri ventiquattro intervenienti che  non  sono  parti  del  giudizio
principale; 
    dichiara inammissibili  gli  interventi  spiegati,  nel  presente
giudizio di legittimita' costituzionale, da Ambrosini David  e  dagli
altri centoquindici intervenienti, nonche' da Siciliano Luigi e dagli
altri  due  intervenienti,  depositati  oltre  il  termine   previsto
dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente