per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la  decisione  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  vertenti   sulle   altre   disposizioni
impugnate con il ricorso indicato in epigrafe; 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 70, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promossa,  in
riferimento all'art. 119 della Costituzione,  dalla  Regione  Veneto,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 70, della legge  n.  205  del  2017
promosse, in riferimento agli artt. 38, terzo  e  quarto  comma,  97,
117, terzo e quarto comma, 118 e  119,  quarto  comma,  Cost.,  dalla
Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 679, 682 e 683, della legge n.  205
del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97,  117,
terzo e quarto comma, 118 primo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione
Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA