per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  il  ricorso  n.  77  del
registro ricorsi 2017; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 4,  5,
8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24  luglio  2017,  n.  19
(Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13  della
legge reg.  Basilicata  n.  19  del  2017,  nella  parte  in  cui  ha
sostituito l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo,  della  legge
della Regione Basilicata 7 agosto  2009,  n.  25  (Misure  urgenti  e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  49  della
legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato  alla
legge di stabilita' regionale 2018), nella parte in cui ha  novellato
l'art.  5,  comma  1-quinquies,  ultimo  periodo,  della  legge  reg.
Basilicata n. 25 del 2009; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  20  della
legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte  in  cui  introduce
l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata  30  dicembre
2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento  nel
paesaggio e  sul  territorio  degli  impianti  da  fonti  di  energia
rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010); 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
e dell'art. 2, comma 1,  della  legge  della  Regione  Basilicata  11
settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
19 gennaio 2010, n. 1  «Norme  in  materia  di  energia  e  piano  di
indirizzo energetico ambientale regionale  -  D.Lgs.  n.  152  del  3
aprile 2006 - legge regionale  n.  9/2007»;  26  aprile  2012,  n.  8
«Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da  fonti
rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei  criteri  per
il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti
da fonti di energia  rinnovabili  ai  sensi  del  D.M.  10  settembre
2010»), nonche' dell'Allegato alla medesima legge, che  inserisce  un
allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015; 
    6) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge reg.  Basilicata  n.  21  del  2017,  nella  parte  in  cui  ha
sostituito i commi 1 e  2  dell'art.  5  della  legge  della  Regione
Basilicata  26  aprile  2012,  n.  8  (Disposizioni  in  materia   di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); 
    7) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge reg.  Basilicata  n.  21  del  2017,  nella  parte  in  cui  ha
sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge reg.  Basilicata  n.  8
del 2012, e dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21  del  2017,
nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6  della  legge
reg. Basilicata n. 8 del 2012; 
    8) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha  inserito
l'art. 6-bis, comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012; 
    9) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha  introdotto  l'art.
6-bis, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012; 
    10)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge  reg.  Basilicata  n.  19  del
2017,  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   in
riferimento agli artt. 3, 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 77 del 2017; 
    11) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 1, della
legge reg. Basilicata n. 19 del 2017,  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e primo comma, Cost.,  in  relazione  all'art.  12  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso
iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2017; 
    12)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge  reg.  Basilicata  n.  21  del
2017, la' dove ha sostituito il comma 3 dell'art. 5 della legge  reg.
Basilicata n. 8 del 2012, dell'art. 6 della legge reg. Basilicata  n.
21 del 2017, la' dove ha sostituito i commi 1,  2  e  3  dell'art.  6
della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 7 della  legge
reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha  inserito  l'art.  6-bis,
comma 3, nella legge reg. Basilicata n.  8  del  2012,  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., con il ricorso iscritto al  n.  87  del  registro
ricorsi 2017. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA