per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso n. 77 del registro ricorsi 2017; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010); 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»), nonche' dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015; 6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); 7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012; 8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012; 9) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 77 del 2017; 11) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2017; 12) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha sostituito il comma 3 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, la' dove ha inserito l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2017. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA