per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  58-quater,
commi  1,  2  e  3,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'),  nella  parte  in  cui  detti
commi, nel loro combinato disposto, prevedono che  non  possa  essere
concessa, per la  durata  di  tre  anni,  la  detenzione  domiciliare
speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge  n.  354
del 1975, al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca
di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3,  della  legge  n.
354 del 1975, nella parte in cui  detti  commi,  nel  loro  combinato
disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la  durata  di
tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma
1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato
nei cui confronti e' stata disposta la revoca  di  una  delle  misure
indicate al comma 2 dello  stesso  art.  58-quater,  sempre  che  non
sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA