per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  649  del  codice  di   procedura   penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo  n.
7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo  il  22  novembre
1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n.  98,
e all'art.  50  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale  ordinario  di  Bergamo
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA