per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA