per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma  2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e  b),
della legge 29 luglio  2010,  n.  120  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59  (Attuazione  delle  direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di  guida),  nella
parte in cui dispone che il prefetto "provvede" -  invece  che  "puo'
provvedere" - alla revoca della patente di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA