per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10-bis,
comma 1, lettera e), del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12,  nella  parte  in
cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art.  11  della
legge 15 gennaio 1992, n.  21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea); 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10-bis,
commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto  il  comma  4-bis
all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9,  del  d.l.  n.  135  del
2018; 
    3)  dichiara  inammissibili  le   questioni   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere b), e) e f),  e  6,
del d.l. n.  135  del  2018,  promosse  dalla  Regione  Calabria,  in
riferimento agli artt. 3 e  9  della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f),  e  8,
del d.l. n.  135  del  2018,  promossa  dalla  Regione  Calabria,  in
riferimento all'art. 41 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f),  6
e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla  Regione  Calabria,  in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
49, 56 e da 101 a 109  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona  del  13
dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte  in
cui ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11  della  legge  n.  21  del
1992, 7 e 8, del  d.l.  n.  135  del  2018,  promossa  dalla  Regione
Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6,
7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione  Calabria,
in riferimento  all'art.  118  Cost.,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    8)  dichiara  non  fondata   la   questione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, commi  1,  lettere  a),  b)  ed  e),
quest'ultima nella parte  in  cui  ha  sostituito  il  primo,  terzo,
quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11  della  legge
n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione
Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135
del 2018, promossa dalla Regione Calabria,  in  riferimento  all'art.
120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                     Ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e) e f),  e
commi 6, 7, 8 e  9,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.  12,  promosso  dalla
Regione Calabria con ricorso depositato il 19 aprile 2019 (reg.  ric.
n. 52 del 2019). 
    Rilevato che nel giudizio sono intervenuti,  ad  adiuvandum,  con
atto depositato il 5 giugno 2019, la «Associazione EFFE SERVIZI» e la
«C.RO.NO. Service societa' cooperativa», nonche', ad opponendum,  con
atto depositato il 1° luglio  2019,  la  «Federazione  Nazionale  UGL
Taxi»  (UGL  TAXI),  la  «Associazione  Tutela   Legale   Taxi»,   la
«Federazione Taxi CISAL Provinciale  Roma»  (FEDERTAXI),  la  «A.T.I.
Taxi»,  la  «TAM  -  Tassisti  Artigiani  Milanesi»,   la   «ANAR   -
Associazione  Nazionale  Autonoleggiatori  Riuniti»,  il  «TAXIBLU  -
Consorzio Radiotaxi Satellitare societa' cooperativa» e i  rispettivi
rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi
e di autorizzazioni per il noleggio con conducente. 
    Considerato che le associazioni intervenienti si qualificano come
rappresentanti degli  interessi  di  categoria  degli  operatori  del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le
societa'  e  le  persone  fisiche  sono  intervenute  quali  soggetti
esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali; 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  il
giudizio di legittimita' costituzionale in via principale  si  svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'  legislativa  e  non
ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi,  fermi  restando
per costoro, ove ne ricorrano  i  presupposti,  gli  altri  mezzi  di
tutela  giurisdizionale  eventualmente   esperibili   (ex   plurimis,
sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del  21
novembre 2017, n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016, n. 251 e n.  118  del
2015, n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019); 
    che tale orientamento va  tenuto  fermo  anche  a  seguito  delle
modifiche delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale apportate con la delibera di questa  Corte  8  gennaio
2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del  22  gennaio  2020),
non incidendo esse sui requisiti di ammissibilita'  degli  interventi
nei giudizi in via principale; 
    che gli interventi vanno pertanto dichiarati inammissibili. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara    inammissibili,    nel    presente     giudizio     di
costituzionalita', gli interventi di «Associazione  EFFE  SERVIZI»  e
«C.RO.NO. Service societa' cooperativa», nonche'  gli  interventi  di
«Federazione Nazionale UGL Taxi»  (UGL  TAXI),  «Associazione  Tutela
Legale Taxi», «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma»  (FEDERTAXI),
«A.T.I.  TAXI»,  «TAM  -  Tassisti  Artigiani  Milanesi»,   «ANAR   -
Associazione  Nazionale   Autonoleggiatori   Riuniti»,   «TAXIBLU   -
Consorzio  Radiotaxi  Satellitare   societa'   cooperativa»   e   dei
rispettivi rappresentanti legali, in proprio. 
 
                  F.to: Marta Cartabia, Presidente