per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui in epigrafe; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020. F.to: Aldo CAROSI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA