per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di
legittimita' costituzionale di cui in epigrafe; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo  e
quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del  d.lgs.  n.
165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera  b),  del
d.lgs. n. 116 del 2016. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                             e Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA